Art. 4.
(Finalità del piano).

      1. Il piano di cui all'articolo 3 persegue le seguenti finalità:

          a) coordinamento degli interventi di enti locali, soggetti privati, enti pubblici ed ecclesiastici nonché delle iniziative sul territorio finalizzate alla valorizzazione della «Via Francigena» e delle «Vie del Cammino»;

 

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          b) qualificazione della rete di informazione e accoglienza attrezzata lungo i percorsi;

          c) studio e realizzazione di una segnaletica continua;

          d) verifica e monitoraggio degli interventi attuati a livello locale;

          e) coordinamento della promozione turistica sui mercati interno ed estero, sensibilizzazione e formazione rivolte a operatori, guide e addetti all'informazione turistica;

          f) sostegno alla qualificazione dei servizi offerti da consorzi turistici e altri soggetti, favorendo anche l'utilizzo della bioarchitettura e delle fonti di energia rinnovabili;

          g) progettazione, realizzazione e sviluppo di circuiti di vie verdi e ippovie lungo i percorsi;

          h) valorizzazione e promozione dei circuiti di cui alla lettera g), nonché della connessa ricettività sostenibile, in coordinamento con le reti nazionali ed europee aventi analoghe caratteristiche.